Tra le tante misure contenute nel Decreto leggeSemplificazione, approvato dal consiglio dei ministri nella notte fra il 6 e il 7 luglio, c’è una novità che riguarda la Posta Elettronica Certificata. Il nuovo Decreto introduce sanzioni pesantissime per i professionisti che non comunicano la propria PEC all’Albo di appartenenza.
L’articolo 29 del DL Semplificazione prevede infatti che:
«Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.»
L’obiettivo è quello di «favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti.» come si legge all’interno dello stesso Decreto.
Dunque, in base a quanto si apprende, i liberi professionisti hanno a disposizione 30 giorni per comunicare il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini o collegi, pena la sospensione dall’Albo.
In realtà, più che di indirizzo PEC si parla di domicilio digitale, ovvero di un indirizzo elettronico registrato nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).
Leggi anche “Domicilio digitale: cos’è e cosa serve”
L’obbligo per i professionisti iscritti all’albo di comunicare il proprio indirizzo PEC era già inserito all’interno di alcune norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che sostanzialmente «impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi».
Fino ad ora però tale obbligo, non prevedendo alcuna sanzione, non è stato rispettato da tutti i professionisti coinvolti.
Con il DL Semplificazione i professionisti vanno quindi incontro alla sospensione dall’Albo in caso di mancata comunicazione del proprio domicilio digitale.
Oltre a tale nuova, pesantissima sanzione, il DL Semplificazione va a cambiare anche il contenuto dell’obbligo: se prima i professionisti dovevano comunicare al proprio ordine un indirizzo PEC personale, ora dovranno comunicare il proprio domicilio digitale, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.
Inoltre, il Decreto Semplificazione amplia la platea dei lavoratori che possono ottenere il domicilio digitale prevedendolo anche per i liberi professionisti non iscritti ad Albi o Ordini.
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